Art. 3.
(Interventi).

      1. Per le finalità di cui alla presente legge, lo Stato riconosce come ammissibili

 

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a finanziamento i seguenti interventi destinati all'area della Magna Grecia:

          a) finanziamento, anche in concorrenza con le regioni e con i comuni interessati, degli interventi per il recupero degli edifici di interesse storico, artistico e ambientale e dei beni storico-testimoniali, per il completamento e la manutenzione delle strutture già esistenti e per la creazione di nuove strutture ricettive e turistiche, nell'ambito di progetti di valorizzazione e di promozione turistica di specifiche aree;

          b) valorizzazione delle zone archeologiche, anche ai fini del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo al completamento degli interventi già avviati;

          c) sostegno agli interventi di potenziamento dell'attività museale e documentale;

          d) realizzazione di interventi di indagine, manutenzione, conservazione, messa in sicurezza e incremento dell'accessibilità alla pubblica fruizione dei beni di interesse storico, artistico o ambientale, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, imprese, privati cittadini ed enti morali;

          e) sostegno alle attività di studio, di informazione e di comunicazione, realizzate anche attraverso la produzione di materiale cinematografico, multimediale o teatrale, e diffusione dei relativi prodotti culturali, ai fini della promozione turistica e culturale del Mediterraneo;

          f) finanziamento, anche in concorrenza con le regioni e con i comuni interessati, dei programmi di formazione, di riqualificazione e di valorizzazione della forza lavoro locale ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla presente legge, con particolare riguardo ai lavoratori precari già impiegati da almeno due anni presso gli enti pubblici e le amministrazioni degli enti territoriali interessati, con specifico riferimento alle attività di sorveglianza delle aree archeologiche e di ampliamento dell'accessibilità alla pubblica fruizione dei siti turistici e degli impianti museali.

 

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